Il Protocollo di Lecce sulla mediazione: uniformità delle prassi, effettività del tentativo e responsabilizzazione delle parti

Il Protocollo di Lecce introduce prassi uniformi per organismi di mediazione, rafforza l’effettività della mediazione e responsabilizza le parti con un sistema chiaro di adempimenti e sanzioni, in attuazione della riforma Cartabia.
a cura della dottoressa Giovanna Del Bene

Introduzione

L’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha profondamente rivisitato il sistema della mediazione civile e commerciale, modificando il D.Lgs. 28/2010 e ampliando l’ambito delle materie soggette al tentativo obbligatorio, nonché il sistema degli incentivi e delle sanzioni.
Nel territorio del Tribunale di Lecce, tali innovazioni hanno spinto la Magistratura e gli Organismi di mediazione a un percorso di confronto culminato nel Protocollo del 28 novembre 2025, applicabile dal 1° gennaio 2026.
L’obiettivo principale del Protocollo è duplice: uniformare le prassi operative e rafforzare l’effettiva partecipazione delle parti, anche ai fini delle valutazioni giudiziali successive.

1. Le ragioni del Protocollo e il percorso di elaborazione
Il documento nasce dall’esigenza, emersa in convegni e tavoli di lavoro, di dare coerenza e uniformità alle prassi degli Organismi del circondario, così da agevolare la successiva attività del
Magistrato e rendere più intelligibile il comportamento delle parti ai fini processuali.
Il Protocollo definisce in modo uniforme: modalità e luoghi della convocazione delle parti; informazioni da fornire alla parte convocata per favorirne l’adesione e avvisarla del rischio di
sanzioni per mancata partecipazione; formalità relative alla delega alla partecipazione; regole per lo svolgimento e la validità della mediazione telematica.
Inoltre, stabilisce: modalità di redazione del verbale da parte del Mediatore; i casi in cui l’assenza di una parte è considerata ingiustificata e quindi sanzionabile; la possibilità per le parti di
autorizzare sin dalla mediazione la producibilità, nel successivo giudizio, degli esiti della consulenza tecnica ex art. 8 D.Lgs. 28/2010, svolta da professionisti iscritti all’Albo del Tribunale di
Lecce.
In aggiunta, il Protocollo invita i Magistrati ad applicare le sanzioni previste in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione ed istituisce una Commissione permanente (composta da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Lecce; un rappresentante per ciascun Organismo aderente al Protocollo; un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; un rappresentante dell’Avvocatura dello Stato) con il compito di monitorare l’osservanza del Protocollo, proporre eventuali modifiche, favorire un aggiornamento periodico dei partecipanti e condividere tra gli Organismi criteri comuni per la formulazione di proposte conciliative.
Il percorso di lavoro, avviato nell’aprile 2024, si è concluso con il testo condiviso del 7 agosto 2025 e l’approvazione della Corte d’Appello del 2025.

2. Le definizioni operative (Art. 1)
Il Protocollo definisce le tipologie di verbali (positivo, negativo per mancata adesione, negativo per mancato accordo), stabilendo una nomenclatura univoca che impedisce ambiguità nella fase processuale. Questa standardizzazione rende più agevole per il giudice valutare gli esiti della procedura.

3. L’importanza dell’effettiva partecipazione (Articoli 2, 6 e 12)
Il principio cardine del Protocollo è la cooperazione in buona fede delle parti e degli avvocati, con l’impegno dell’Organismo a favorire concretamente la partecipazione.
La presenza della parte è la regola e la delega è ammessa solo con giustificati motivi oggettivi (ad esempio, per motivi di salute, lavoro, la parte è fuori città o altro impedimento), da verbalizzare in modo puntuale. L’assenza ingiustificata assume rilievo nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 12-bis D.Lgs 28/2010, con sanzioni applicabili preferibilmente già in prima udienza.
In particolare, non sono ritenuti motivi idonei: la convinzione dell’infondatezza della domanda avversaria; la ritenuta inutilità del tentativo conciliativo.

4. Convocazione e garantita conoscibilità (Articoli 4 e 5)
La convocazione deve essere chiara, completa e contenere una serie di informazioni obbligatorie:
incentivi fiscali, esenzioni, diritti delle parti, rischi sanzionatori.
Particolarmente significativa è la previsione che, in caso di mancata ricezione della convocazione, il mediatore debba attivarsi per accertare la residenza aggiornata e rinnovare l’invio,
documentando tutto a verbale.
L’Organismo può anche contattare telefonicamente la parte, a conferma dell’obiettivo di rendere effettivo il tentativo.

5. Contenuto della domanda e dell’adesione (Art. 3)
Il Protocollo richiede che la domanda di mediazione contenga tutti gli elementi fattuali rilevanti anche per l’eventuale giudizio. Ciò mira a evitare domande generiche o esplorative e a consentire al mediatore e alla parte convocata di comprendere appieno l’oggetto della controversia.
All’atto dell’adesione, la parte evocata è invitata a esporre deduzioni difensive e domande riconvenzionali, favorendo un confronto sostanziale fin dal primo incontro.

6. Formalità della delega (Art. 7)
La delega deve essere conferita con firma semplice. Deve, tuttavia, essere completa, con indicazione degli estremi identificativi del delegante, e deve attribuire poteri dispositivi compresi
quelli di transigere e sottoscrivere l’accordo.
Nei casi di contratti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.), è richiesta procura con firma autenticata.

7. Verbale e modalità di sottoscrizione (Articoli 8 e 9)
Il verbale deve essere analitico, riportando: modalità della convocazione; partecipanti; oggetto della controversia e questioni aggiuntive affrontate; eventuale consenso alla producibilità della CTU.
Nelle mediazioni telematiche o miste, la sottoscrizione segue le regole del CAD e può essere delegata al difensore quando la parte manchi di firma digitale.

8. Ruolo del consulente tecnico e producibilità della relazione (Art. 10)
Il Protocollo attribuisce grande rilievo alle consulenze tecniche in mediazione, prevedendo che il mediatore possa nominare un esperto iscritto all’Albo del Tribunale o, motivando, a livello
nazionale.
Le parti possono anticipare il consenso alla producibilità della relazione nel successivo giudizio, in deroga alla riservatezza; ciò valorizza la mediazione come luogo di accertamento tecnico
condiviso.

9. La proposta del mediatore e le conseguenze processuali (Art. 11)
La proposta può essere formulata su richiesta delle parti o su iniziativa del mediatore, quando il mancato accordo è ormai evidente.
Il rifiuto può assumere rilievo ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 28/2010, con conseguenze sulle spese di giudizio.

10. Mediazione demandata e Commissione permanente (Articoli 13 e 14)
Il Protocollo disciplina anche le mediazioni demandate dal giudice, prevedendo che l’ordinanza debba contenere criteri e indicazioni operative per il mediatore.
La Commissione permanente svolge funzioni di monitoraggio, aggiornamento e proposta di modifiche, garantendo una gestione dinamica e partecipata dell’istituto.

RAPPORTI CON LA DISCLIPINA VIGENTE
Come espressamente dichiarato nell’art. 15, il Protocollo integra il dettato di cui al D.Lgs 28/2010.
In particolare, il Protocollo introduce specifiche in relazione ai contenuti della convocazione (elementi fattuali completi, deduzioni/riconvenzionali già in adesione), gestione rinvii (consenso dell’istante in caso il rinvio che eccede i termini), dettaglio degli atti, linee guida sulla tempistica delle sanzioni (raccomandazione di applicazione alla prima udienza), CTM (producibilità), telefonate pro-adesione e ricerche residenziali per favorire la conoscibilità effettiva, verbale e rinuncia selettiva alla riservatezza.

Conclusione

CONCLUSIONI
Il Protocollo di Lecce rappresenta un modello innovativo e coerente di attuazione della riforma Cartabia nel campo della mediazione. La sua attenzione all’effettività del tentativo, alla
responsabilizzazione delle parti, all’uniformità delle prassi e al coordinamento tra Magistratura e Organismi ne fanno un esempio avanzato di governance del sistema ADR.
La combinazione di chiarezza, completezza e attenzione alla fase processuale successiva rende il Protocollo uno strumento prezioso non solo per gli operatori del distretto, ma come possibile best practice replicabile in altri territori.

 

 

NOTE E FONTI
1. Protocollo in tema di mediazione – Tribunale di Lecce, 28 novembre 2025, pagg. 1–12.
2. D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).
3. D.M. 150/2023, regolamento sulle indennità di mediazione.
4. Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Condividi questo articolo su:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email