Per comprendere la portata innovativa del Decreto Legislativo n. 62/2024 [1] occorre
necessariamente ripercorrere, seppur sinteticamente, l’evoluzione storica della normativa italiana in
materia di disabilità.
La Legge n. 482 del 1968 nasceva in un contesto storico profondamente diverso da quello attuale [2]. Il legislatore dell’epoca concepiva la persona invalida principalmente come soggetto debole da assistere e proteggere attraverso strumenti di solidarietà sociale. In tale prospettiva si inseriva il cosiddetto “collocamento obbligatorio”, fondato su quote numeriche di assunzione imposte ai datori di lavoro pubblici e privati. Il sistema era essenzialmente quantitativo e rigidamente burocratico poiché l’attenzione era concentrata quasi esclusivamente sulla percentuale invalidante e sulla necessità di garantire formalmente un posto di lavoro alle categorie protette. Rimanevano invece sullo sfondo le effettive capacità della persona, le sue competenze professionali, le aspirazioni individuali e la concreta compatibilità tra condizioni soggettive e ambiente lavorativo.
La disabilità veniva quindi letta secondo una logica prevalentemente sanitaria e medico-legale: il limite era identificato nella menomazione della persona. Con la Legge n. 104 del 1992 e la Legge n. 68 del 1999, il legislatore compie un primo importante passo avanti introducendo il principio del “collocamento mirato”. L’obiettivo non è più soltanto quello di imporre un’assunzione obbligatoria, ma di favorire un reale inserimento lavorativo attraverso strumenti capaci di valorizzare le capacità residue della persona con disabilità [3]. La riforma del 1999 segna un’evoluzione significativa, poiché sposta l’attenzione dalla mera invalidità alle concrete possibilità di integrazione nel mondo del lavoro. La persona con disabilità, quindi, non viene più considerata esclusivamente destinataria di assistenza, ma soggetto potenzialmente attivo nel contesto produttivo e sociale. Tuttavia, anche la Legge n. 68 del 1999 rimane fortemente ancorata alla dimensione lavorativa e continua, almeno in parte, a muoversi all’interno di una visione ancora centrata sulla capacità lavorativa residua e sulla valutazione sanitaria.
È proprio in questo contesto che si inserisce il Decreto Legislativo n. 62 del 2024, il quale realizza un cambiamento assai più profondo, destinato ad incidere non soltanto sulle procedure amministrative ma sulla stessa concezione giuridica della disabilità.
La vera rivoluzione del decreto consiste, infatti, nel superamento definitivo del modello esclusivamente medico della disabilità [4]. Il legislatore recepisce pienamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e
adotta il cosiddetto modello bio-psico-sociale [5]. Secondo tale impostazione, la disabilità non coincide più semplicemente con una menomazione fisica, psichica o sensoriale, ma rappresenta il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere presenti nella società, negli ambienti, nell’organizzazione del lavoro e nei servizi. Il baricentro della riflessione giuridica si sposta quindi dalla patologia al contesto. In altri termini, il problema non è più esclusivamente ciò che “manca” alla persona, bensì ciò che la società non è ancora in grado di garantire in termini di accessibilità, inclusione e pari opportunità. Si tratta di un passaggio culturale di straordinaria rilevanza. La persona con disabilità non viene più vista come soggetto passivo da assistere, ma come individuo titolare di diritti fondamentali, protagonista delle proprie scelte esistenziali e partecipe della vita sociale. In tale prospettiva assume centralità assoluta il nuovo istituto del “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, probabilmente il cuore dell’intera riforma.
Per la prima volta l’ordinamento riconosce alla persona con disabilità il diritto ad un percorso costruito non soltanto sui bisogni assistenziali, ma anche sulle aspirazioni personali, relazionali, lavorative ed abitative. Il progetto di vita non riguarda quindi soltanto cure o prestazioni economiche, ma investe complessivamente la qualità della vita della persona: il lavoro, l’autonomia abitativa, l’inclusione sociale, la formazione, le relazioni e la partecipazione alla vita della comunità [6]. In tale ottica è agile comprendere, allora, che il lavoro stesso cambia profondamente significato. Non rappresenta più una semplice quota occupazionale da garantire, ma diventa parte integrante della dignità, dell’autonomia e dell’identità personale dell’individuo.
Parallelamente il decreto introduce un nuovo sistema di valutazione multidimensionale della disabilità, destinato ad entrare progressivamente a regime dal 2027 [7]. L’obiettivo è superare la frammentazione delle attuali procedure di accertamento e adottare una valutazione unitaria capace di considerare non soltanto la patologia, ma anche il funzionamento concreto della persona, il grado di autonomia anche riguardo al contesto ambientale ed i sostegni necessari per favorire una piena
partecipazione sociale. Anche il principio dell’accomodamento ragionevole [8] assume un ruolo centrale nella nuova disciplina. Il sistema non pretende più esclusivamente che sia la persona ad adattarsi all’ambiente circostante; è invece la società che deve, ove possibile, modificare organizzazione, strumenti e contesti per consentire una reale inclusione. La logica dell’inclusione sostituisce dunque definitivamente quella della mera assistenza.
Il Decreto Legislativo n. 62 del 2024 che integra e migliora il sistema attuale, rappresenta una delle più profonde trasformazioni culturali dell’ordinamento italiano in materia di disabilità. L’evoluzione normativa degli ultimi decenni evidenzia chiaramente il passaggio dal modello assistenziale della Legge n. 482 del 1968 al modello inclusivo del collocamento mirato introdotto
dalla Legge n. 68 del 1999 fino all’attuale paradigma bio-psico-sociale fondato sulla centralità della persona.
La riforma del 2024 supera definitivamente la concezione della disabilità quale mera menomazione individuale e riconosce invece che l’esclusione sociale deriva spesso dall’incapacità della collettività di rimuovere barriere materiali, culturali ed organizzative.
Il vero elemento innovativo del decreto non consiste soltanto nella riorganizzazione delle procedure amministrative o nella nuova valutazione multidimensionale, bensì nel riconoscimento della persona con disabilità quale soggetto pienamente titolare del diritto all’autodeterminazione, all’inclusione ed alla partecipazione sociale con la costruzione del proprio progetto di vita. Ecco, allora, passaggio culturale evidente: la persona con disabilità non è più considerata oggetto di protezione, ma protagonista attiva della propria esistenza e della vita della comunità.
NOTE
[1] il Decreto citato è stato emanato in attuazione della Legge delega n. 227 del 22 dicembre 2021 e si colloca nell’ambito delle riforme previste in attuazione del PNRR. Per un approfondimento si veda: “Dipartimento Programma di Governo” in https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/focus-sul-decreto-legislativo-n-622024-in-materia-di-disabilita/ . Con questo intervento l’esecutivo, su delega del Parlamento è intervenuto principalmente modificando e integrando la Legge quadro n. 104 del 1992.
[2] Si allude al fatto che la ratio della Legge del 1968 è quella di “riordinare” tutte le norme pensate per il dopoguerra per i mutilati, invalidi di guerra e civili unitamente a quello degli orfani e delle vedove, dei sordi e dei cechi. Tale intento è evidenziato sia dall’ incipit ” Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1968, n. 109” ma anche dalla struttura della legge stessa che, al Titolo I suddivide i beneficiari in base al loro “status”.
[3] Attraverso la Legge quado del 1992 e quella del 1999 si cominciano a valorizzare le capacità individuali dei soggetti interessati. Si prevedono anche servizi a sostegno dell’integrazione. Tale assetto è stato interessato poi dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione del pacchetto di riforma attinenti il Jobs Act. Tale norma è intitolata “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.
[4] Ci si riferisce all’art 3 del Decreto che ridisegna la definizione dettata dalla legge 104 del 1992, definendo la persona non più in base all’handicap ma bensì affermando che: “persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
[5] La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è un trattato internazionale adottato dalle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Il suo scopo è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità e pone l’attenzione sull’interazione tra persona ed ambiente. Tale aspetto è contemplato dall’art. 4 del decreto in analisi che afferma che la parola” «handicap» è sostituita con «condizione di disabilità»; parimenti, le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite con “persona con disabilità” Si veda: https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-
di-rilievo-del-governo/riforme-in-materia-sociale/
[6] Il decreto introduce la “valutazione di base”, una procedura unitaria e multidisciplinare per accertare la disabilità e i sostegni necessari. Dal 1° gennaio 2026 sarà svolta esclusivamente dall’INPS in un’unica visita collegiale, secondo le classificazioni ICD e ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per un approfondimento si veda ad esempio: https://pr.istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/sites/8/2022/04/ICD-10-ICF-Aspetti-giuridici-dellInclusione.pdf La valutazione di base serve a riconoscere la disabilità, accertare l’invalidità civile e, in età evolutiva, la condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Il decreto riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto di richiedere un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, volto a promuovere inclusione e partecipazione nei diversi ambiti della vita. Si veda in proposito anche il sito di cui alla nota che precede.
[7] Si allude al fatto che in via sperimentale in alcuni territori il sistema di valutazione è già vigente mentre dal 2027 riguarderà l’intero territorio nazionale. Recita così l’art. 40 del Decreto in approfondimento al secondo comma (versione in vigore dal 25 febbraio 2025): “Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8,10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027”.
[8] Il decreto, con il nuovo art. 5-bis della L. 104/1992, introduce il concetto di accomodamento ragionevole, in linea con la Convenzione ONU ((ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta di modifiche o adattamenti necessari e appropriati, purché non comportino un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare nei casi concreti per garantire l’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali. A tale misura si ricorre solo in via sussidiaria, quando i diritti non siano pienamente esercitabili in concreto. In: in
https://www.programmagoverno.gov.it/it/notizie/focus-sul-decreto-legislativo-n-622024-in-materia-
di-disabilita/