17/09/2026

Gli interventi della riforma Cartabia sulla disciplina dell’ascolto del minore in sede giudiziale e di negoziazione assistita

La riforma Cartabia procede, con riferimento alla disciplina dell’ascolto del minore lungo due principali linee di intervento.
A cura dell’Avv. Giuseppe Piccardo

Introduzione

La riforma Cartabia procede, con riferimento alla disciplina dell’ascolto del minore lungo due principali linee di intervento, e precisamente:

  1. a) il riordino delle disposizioni che regolano l’istituto (comma 23, lett.dd),del D.Lgs. 206/2021); 
  2. b) la definizione della figura e del ruolo del Curatore speciale del minore.

Circa la prima linea d intervento, il legislatore, con il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022, ha introdotto gli articoli 473 –bis 4  5 e 6, relativi alla disciplina generale dell’ascolto del minore, 

L’articolo 473-bis 4 c.p.c  prevede,  in particolare, che il minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche di età inferiore, se capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo coinvolgano direttamente, quali possono essere la scelta del genitore collocatario o le modalità del suo affidamento e della frequentazione con l’altro genitore ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il Giudice dovrà considerare, adeguatamente, le opinioni del minore in base alla sua età e alla maturità che il minore abbia raggiunto, mentre non procederà all’ascolto, motivando la decisione in tal senso, a pena di nullità del procedimento:

  1. a) quando l’ascolto stesso potrebbe contrastare con lo stesso interesse della prole;
  2. b) quando potrebbe essere superfluo;
  3. c) per manifesta impossibilità fisica o psichica;
  4. d) perché il minor rappresenti, in modo inequivocabile, la volontà di non essere ascoltato

Il successivo articolo  473-bis n.c.p.c. è relativo alla più importante novità della riforma, e precisamente alle modalità dell’ascolto del minore, laddove dispone che  quest’ultimo debba  essere condotto dal giudice, a cui viene attribuita la facoltà di farsi assistere da un esperto.

Pertanto, l’ascolto del Minore deve essere effettuato dal magistrato togato e che i magistrati onorari esperti potranno solo coadiuvarlo, ma non sostituirlo.

Peraltro, va evidenziato come detta linea guida della riforma si ponga in continuità con il passato, considerato che l’articolo 336 – bis c.c., già prevedeva che «l’ascolto è condotto da giudice, anche avvalendosi di esperti o altri ausiliari».

Tale previsione aveva tuttavia, in passato ha dato luogo ad alcune incertezze interpretative.

Un primo orientamento interpretativo, infatti, riteneva che spettasse al giudice ascoltare il minore, cosicchè, nei casi in cui il giudice avesse valutato opportuno delegare l’incombente all’ausiliario, avrebbe dovuto darne specifica e circostanziata motivazione.

Diversamente, secondo altra opinione, si sosteneva che il diritto del minore  potesse essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell’esperto nominato che vi proceda e dell’utilizzo che ne faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell’incarico peritale (così per l’uso stesso del termine “ascolto” nel corpo della relazione di ufficio).

Con la riforma, pare, allo scrivente, essere stata accolta la linea interpretativa più rigorosa, in quanto si è escluso che l’ascolto possa essere delegato ai giudici onorari, i quali potranno solo svolgere una funzione di mero ausilio a tal riguardo.

Le previsioni suddette, sotto il profilo pratico e sistematico, contribuiscono ad evidenziare che l’ascolto è un atto processuale volto a raccogliere l’opinione del minore, e non una mera indagine psicologica o una ctu sulla situazione del nucleo familiare del minore.

Nel caso in cui, nello stesso procedimento debbano essere ascoltati più minori, questi dovranno essere ascoltati separatamente e la loro audizione dovrà essere programmata possibilmente in un orario compatibile con gli impegni scolastici dei minori e in locali – anche diversi da quelli sede degli uffici giudiziari – che siano adeguati alla loro età e quindi più accoglienti. 

Inoltre, l’articolo 473-bis n.  6 c.p.c.,  del quale riguarda in maniera specifica l’ascolto del minore, nei casi in cui rifiuti uno o entrambi i genitori. 

In questi casi, che per la prima volta vengono tenuti in considerazione nell’ambito della disciplina dell’ascolto del minore,  il giudice provvederà all’ascolto senza indugio, assumendo sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, potendo anche disporre l’abbreviazione dei termini processuali; e ciò perché la situazione suddetta richiede un immediato intervento, al fine di capire i motivi di detto rifiuto e di poter intervenire, tempestivamente, al riguardo.

La seconda linea di intervento della riforma, come anticipato, ha inciso sul riconoscimento al minore, che abbia compiuto quattordici anni, della facoltà di richiedere la nomina di un curatore speciale che lo assista, ai sensi dell’articolo 473-bis n.8 c.p.c. 

Pertanto il giudice, nell’espletamento dell’ascolto, in presenza di minorenni che hanno raggiunto i quattordici anni di età, deve anche informarli della possibilità loro riservata di avvalersi di un curatore speciale il quale, dovrà procedere con l’ascolto del minore, come evidenziato con estrema chiarezza nelle  raccomandazioni – linee guida del CNF, per gli avvocati curatori del minore (reperibili sul sito https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/23008/26827/RACCOMANDAZIONI+CURATORE+SPECIALE+MINORE.pdf/b46aa2ec-5086-0172-9cce-3c666ab7070b?t=1655).

Inoltre, è stata disposta, come regola, la videoregistrazione dell’ascolto, ma nel caso in cui per problemi tecnici, non vi si potesse accedere, il processo verbale, come evidenziato in dottrina, potrà essere predisposto in forma di verbale.

Infine, in caso di allegazione, nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio e di rifiuto del minore di voler avere rapporti con il genitore maltrattante o abusante, l’articolo 473 – bis n. 45, la riforma ha previsto che il giudice debba procedere personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore, secondo quanto indicato dagli articoli 473 – bis n. 4 e 5, con esclusione di ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze, al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Ai sensi di detta disposizione di legge, inoltre, non si dovrà procedere all’ascolto del minore quando quest’ultimo sia già stato ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive ( per una applicazione in tal senso, v. Trib. Savona 21 giugno 2023, reperibile sul sito www.osservatoriofamiglia.it, che ha  motivato il mancato ascolto del minore in un procedimento civile di separazione, con la circostanza dell’avvenuto ascolto del minore in sede penale, in un procedimento per maltrattamenti a carico del padre).

Nonostante la pregevole opera del legislatore, finalizzata ad una razionalizzazione e del riordino sistematico  della disciplina dell’ascolto del minore, rimangono  aperte alcune questioni in tema di ascolto nei procedimenti di negoziazione assistita.

Conclusione

Il D.Lgs. 149/2022 (Riforma del processo civile e delle ADR), recependo le più avanzate tesi dottrinali, introducendo l’ascolto del minore nella procedura di negoziazione assistita, con la modifica dell’art. 6, comma 2 del d.l. n. 132 del 2014, il quale prevede che il procuratore della Repubblica debba trasmettere l’accordo raggiunto dalle parti, assistite dai loro avvocati, al presidente del tribunale entro cinque giorni,  nel caso in cui ritenga l’accordo non rispondente all’interesse dei figli o che è opportuno procedere al loro ascolto. Si aggiunge, quindi, all’ipotesi ipotesi in cui il P.M.  trasmette l’accordo al presidente del tribunale perché non lo ritenga conforme agli interessi dei figli minori quella in cui abbia, invece, rilevato l’opportunità dell’ascolto per l’esistenza di un conflitto di interessi o perché l’opinione del minore possa discostarsi da quella espressa dai genitori. In ogni caso, a prescindere dalla valutazione del P.M.,  una volta che l’accordo sia alla disamina del Presidente  del tribunale il giudice procederà in entrambi i casi ad ascoltare il minore, con le modalità di legge sopra indicate.

Il punto critico di detta impostazione è il ritorno del procedimento in fase giudiziale, dopo un percorso che si è sviluppato in sede non contenziosa, in negoziazione assistita; scelta, ad avviso della scrivente, non coerente con lo spirito della riforma e della nuova prospettiva di gestione del contenzioso familiare, aperto dalle ADR nel nostro sistema.

Nonostante quanto sopra evidenziato, la modifica normativa è da considerare, e nel complesso positivamente, in quanto la possibilità di ascolto del minore in sede stragiudiziale consentirà una rapida ed efficiente circolazione dei provvedimenti nello spazio giudiziario europeo e di considerare la normativa interna conforme ai principi internazionali in materia di diritti dei minori ad essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano.

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