DIVISIONI EREDITARIE E MEDIAZIONE: LA DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI INTERESSE ED INDENNITA’

Nelle mediazioni per divisione ereditaria ciascun erede rappresenta un differente centro di interesse. Vediamo come giurisprudenza e dottrina sono orientate ai fini della determinazione delle indennità.
a cura dell’avv. Mara Scarsi

Introduzione

L’articolo 34 (Soggetti obbligati e modalità di pagamento) del Decreto del Ministero della Giustizia
150/2023 (1) prevede:
1. Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle
parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’;articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri
successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile
dell’organismo li considera come una parte unica.
La stessa norma era contenuta nel DM 180/2010 abrogato dal D.Lsg.vo 150/2023, art.49:
Secondo l’art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) “Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte”.
La determinazione dei centri di interessi non è sempre di semplice ed immediata soluzione.
Nelle divisioni ereditarie è opinione condivisa che ciascun erede rappresenti un distinto centro di interesse ed ogni erede è tenuto a versare all’Organismo l’intera indennità.
Sul punto non vi sono molti precedenti giurisprudenziali. Nel 2017 il Tribunale di Padova si era trovato a decidere su due opposizioni a decreto ingiuntivo, con cui veniva ingiunto a due eredi il pagamento di due distinte indennità di mediazione (per l’intero). Il Tribunale aveva escluso che si potesse applicare un’indennità unica. Aveva sostenuto il Tribunale che la controversia riguardava una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi anche se talvolta possono coincidere.
Il giudice aveva concluso rigettando l’opposizione (inizialmente due distinte poi riunite) e confermando il decreto. (2)
Sulla scorta di quanto disposto dal Giudice di Padova, il Tribunale di Lecce ha poi pronunciato due sentenze nel 2020 e nel 2022.

Si riportano le massime:
nel giudizio di divisione ereditaria, infatti, ciascun condividente ha diritto all’attribuzione della proprietà esclusiva di beni dell’asse ereditario esattamente corrispondenti alla propria quota. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto a pagare per intero l’indennità di mediazione all’organismo mediatore (in tal senso sent. Trib. Padova del 19.10.2017 e sent. Trib. Lecce del
4.2.2020).
Il caso portato all’esame del Tribunale di Lecce (in questo come giudice di appello avverso sentenza del Giudice di Pace) riguardava fattispecie analoga a quella già esaminata, e decisa, dal Tribunale di Padova; trattavasi di 4 eredi che sostenevano che l’indennità da corrispondersi all’Organismo fosse unica. Il Tribunale aveva precisato che nelle cause di divisione ereditaria si hanno tante parti quanti sono gli eredi in quanto ciascuno di essi è portatore di un interesse autonomo e distinto alla divisione, cosi come necessariamente distinte saranno le porzioni che formeranno le quote dei condividenti.
Tant’è che, sostiene il Tribunale di Lecce (sentenza 06.06.2022), ciascun condividente ha diritto all’attribuzione della proprietà esclusiva di beni dell’asse ereditario esattamente corrispondenti alla propria quota. Ne consegue che ciascun erede è tenuto a pagare per l’intero l’indennità di mediazione all’Organismo mediatore, sebbene più delle parti condividenti si siano rivolte ad esso anche congiuntamente e benchè nella fase iniziale della procedura gli interessi di alcune parti sembrano coincidere”
La tesi del Tribunale pugliese potrebbe essere basata sul fatto che ogni erede, portatore di un autonomo e distinto diritto, potrebbe avere un “potenziale” conflitto di interessi con gli altri eredi.
Pertanto, potrebbe essere opportuno che ogni erede fosse rappresentato da un diverso legale in quanto portatore di un interesse autonomo e distinto alla divisione (Trib.Lecce 6.6.2022).
Alcuni Organismo di Conciliazione Forensi hanno emanato informative esplicative sul punto (3)
Ai fini dell’individuazione di un unico centro di interessi non rilevano né l’identità o l’analogia della posizione assunta all’interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero
interesse, risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti. Il
requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse che deve sussistere in astratto viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte.
Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare i criteri e le procedure adottate presso questo Organismo di Mediazione. Costituiscono, a titolo esemplificativo, singoli e distinti centri di
interesse:
– ciascun erede in caso di divisione ereditaria; l’unica eccezione si ravvisa nell’ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, i di lui eredi: in
tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto e rimane unico anche in ipotesi di coeredi del coerede;
– i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
– i creditori ed i debitori solidali o parziali;
– il debitore principale ed il/i fideiussore/i.

In senso pressochè analogo si è pronunciato l’Organismo Mediazione Forense dell’Ordine Avvocati di Padova: (4)
Si configura un unico centro di interessi laddove le parti siano portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.
Più precisamente viene definito unico centro di interessi l’insieme di soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddire alla stessa come un’unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale. Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte.
Sulla scorta di ciò l’Organismo veneto individua come singolo centro di interessi:
ciascun erede in caso di divisione ereditaria; l’unica eccezione si ravvisa nell’ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, due o più suoi eredi: in tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto e rimane unico anche in ipotesi di coeredi del coerede;

L’eventualità che più eredi nella mediazione, siano rappresentati da unico avvocato e possano chiedere di pagare un’unica indennità o un’indennità equiparata alla loro quota ereditaria, non è contemplata dalla legge; giurisprudenza e dottrina richiamate sembrano deporre nel senso che ogni erede rappresenti un autonomo centro di interessi, parrebbe opportuno che ciascuno fosse rappresentato da un diverso avvocato e comunque ogni erede dovrebbe pagare per intero l’indennità all’Organismo.
L’incertezza sulla determinazione di centri di interessi ed indennità potrebbe intaccare la neutralità ed imparzialità di mediatore ed organismo lasciando le parti, di volta in volta, nel dubbio su quanto dover pagare.
Non va dimenticato che tra le caratteristiche ed i vantaggi della mediazione vi è proprio la certezza dei costi! Consapevoli sin dall’inizio di quanto ognuno debba pagare e messi quindi tutti sullo stesso piano, la discussione sulla divisione diventa più equa e probabilmente più proficua in vista dell’auspicato accordo cui la procedura è finalizzata.
Altra questione è la determinazione del valore della lite per cui si procede. Posto che la misura delle indennità viene inizialmente determinato dal valore della domanda, cosa che accade anche per il pagamento del contributo unificato nel giudizio, ha senso utilizzare proficuamente il primo incontro di mediazione o se opportuni gli incontri successivi, per determinare quantomeno il valore della massa in modo che le indennità vengano equamente determinate ed applicate per tutti in seguito ad un valore tra tutti condiviso.

Conclusione

La determinazione dei centri di interesse non è questione di facile risoluzione. Le situazioni che si presentano di volta in volta al mediatore sono differenti e possono incidere, a volte, sia sulla determinazione dei centri di interessi che sulla determinazione del valore della domanda. La mediazione è uno strumento duttile ed efficace, portato avanti per impulso delle parti che deve o dovrebbe, sempre tener conto dei loro bisogni ed interessi partendo dal presupposto imprescindibile che tutte le parti sono da porre sullo stesso piano proprio per rispettare il principio di neutralità, imparzialità ed equiprossimità tipiche dell’istituto. Ma a vostro avviso, cosa potrebbe accadere in giudizio qualora la determinazione dei centri di interesse in mediazione non fosse stata fatta in modo corretto?

 

 

 


1 G.U. N.255 del 31.10.2023 in vigore dal 15.11.2023
2 Trib.Padova Sez.II 19.10.2017

3 Fondazione Forense Ordine Avvocati Busto Arsizio 17.11.2023

4 Nello stesso senso ha stabilito l’Organismo di Mediazione dell’Ordine Avvocati Torino e la Camera di
Media-Conciliazione Forense Ordine Avvocati Oristano 23.05.2024

FONTI:
DM 24.10.2023 n.150
Sentenza Tribunale di Padova Sez.II 19.10.2017
Sentenza Tribunale di Lecce 04.02.2020
Sentenza Tribunale di Lecce 06.06.2022
Mediapro Banca dati Mediazione Civile

 

 

 

 

 

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