Arbitrato e mediazione – spunti di confronto
Arbitrato rituale
L’arbitrato è un modo di risoluzione delle controversie, disciplinato dal codice di rito nel Libro VI – Titolo VIII – artt. 806-840. Può avere ad oggetto diritti disponibili, o materie non vietate della legge.
Le parti, ossia i soggetti fra i quali è sorta una controversia circa un interesse preciso, e che sarebbero destinatari dei provvedimenti di un giudice, possono affidare ad un arbitro (o a un collegio arbitrale) l’incarico di risolvere la lite insorta fra loro.
Questa decisione, chiamata lodo, sarà vincolante per le parti.
Le controversie di cui all’articolo 409 cpc, ossia le controversie individuali di lavoro, possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
La nomina degli arbitri è contenuta nella convenzione d’arbitrato, atto che con cui le parti stabiliscono il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
La convenzione deve essere scritta, a pena di nullità, e determinare l’oggetto della controversia (art. 807 cpc).
Le parti di un contratto possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo atto siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato, vertendo su diritti disponibili. La cosiddetta clausola compromissoria deve risultare dal contratto stesso o da un atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807 cpc.
Arbitrato irrituale
Se, seguendo la disciplina del codice di procedura civile, il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo, nell’arbitrato cd. Irrituale, il lodo ha natura ed efficacia negoziale, ovvero non è titolo esecutivo di per sé, tuttavia, come ogni contratto, ha forza di legge fra le parti e può essere utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo.
La parte che intende fare eseguire il lodo propone idonea istanza depositandolo presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.
Il tribunale, se ne accerta la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto. A quel punto, il lodo segue le vicende di trascrizione o annotazione come una sentenza.
Il lodo contrattuale è, però, annullabile dal giudice, nel caso in cui la convenzione dell’arbitrato sia invalida, o gli arbitri abbiano pronunciato su conclusioni che esorbitano dal suo oggetto (se ciò è stato eccepito), se gli arbitri non sono stati nominati come stabilito o il lodo è stato pronunciato da un arbitro che non poteva essere nominato o non si è attenuto alle regole stabilite.
Se gli arbitri devono applicare unicamente le norme di diritto, possono anche decidere secondo equità, dipende dal caso di partenza e dalla convenzione.
Si dice amministrato l’arbitrato in cui le parti si rivolgono ad un’istituzione che controlli e gestisca le fasi del procedimento, secondo il proprio regolamento e tariffe, si chiama ad hoc quello direttamente disciplinato dalle parti.
La procedura di arbitrato offre tempi certi e rapidi, regole e costi predeterminati, riservatezza, specifica competenza degli arbitri.
Mediazione e arbitrato
Esistono quindi affinità con la mediazione, introdotta nel nostro ordinamento dal D. lgs 28/2010, che offre molteplici vantaggi a persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici.
La mediazione però produce un verbale immediatamente esecutivo, se contiene un accordo e consente alle parti di ottenere un credito di imposta.
La Riforma Cartabia ha ampliato le materie in cui è condizione preliminare di procedibilità. Come per l’arbitrato, non possono essere trattati diritti della personalità o indisponibili e la procedura è improntata alla riservatezza, in un ambiente protetto.
Centrale è la volontà delle parti, ma l’arbitro è giudicante (un giudicante privato scelto dalle parti), mentre nella mediazione il mediatore non sovrasta le parti, bensì le facilita nel cercare un accordo che salvi le relazioni personali e d’affari.
L’arbitrato è stato principalmente utilizzato in materia societaria; la riforma Cartabia ora prevede che contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura siano materie di mediazione obbligatoria.
Le parti possono essere invitate a rivolgersi ad un organismo di mediazione dal giudice (qualora non ritenga soddisfatta la condizione di procedibilità), il procedimento di mediazione può in questo senso essere visto come complementare al processo, anche deflazionandolo.