ADR e diritto di famiglia La risoluzione delle controversie alternativa al processo, le cosiddette ADR, sono entrate nell’ordinamento anche in materia di famiglia, in particolare di crisi della coppia e gestione dei rapporti di filiazione. – della dottoressa Laura Bianchi

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La L. 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di
esecuzione forzata” porta con sé significative innovazioni, anche in materia di mediazione familiare.

Il nuovo rito, oltre a eliminare l’udienza presidenziale e introdurre la possibilità di un’unica istanza per
separazione e divorzio, prevede infatti che, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il
giudice deve informare le parti di una causa vertente sulla responsabilità genitoriale della possibilità di
avvalersi della Mediazione Familiare (art. 473 bis14 c.p.c.).
La legge contiene, a tal fine, una disciplina organica della materia e istituisce, presso il Presidente del
Tribunale, un elenco di Mediatori Familiari, iscritti da almeno 5 anni ad uno degli organismi di
Mediazione Familiare, con adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della
famiglia e tutela dei minori.
Nel dettaglio
Gli artt. 473bis-473bis71 sono stati aggiunti al codice di rito dal DL 149/2022, istituendo un nuovo rito a
cognizione piena per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, che abroga gli artt. 706
cpc e seguenti.
Restano esclusi dalla competenza del Tribunale ordinario le vicende di adottabilità, i procedimenti in
materia di immigrazione la volontaria giurisdizione, la protezione in materia internazionale e di libera
circolazione UE.
Il Tribunale delle persone dei minori, delle persone e delle famiglie opera in composizione collegiale,
salvo il caso che la trattazione venga delegata a uno dei componenti dello stesso collegio o ad un giudice
onorario, salvo che per l’ascolto del minore e gli altri atti riservati al giudice come l’ascolto delle
testimonianze.
In particolare, è riservato al giudice il compito di nominare il curatore speciale quando il pubblico
ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o in cui uno
abbia chiesto la decadenza dell’altro, in caso di affidamento del minore, qualora emergano situazioni di
pregiudizio grave per il minore o i genitori non siano adeguatamente in grado di rappresentare gli interessi
del figlio.
Di nuova introduzione è l’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (o anche meno purché dotato di
discernimento).
L’ascolto del minore è, appunto condotto dal giudice, eventualmente con l’aiuto di ausiliari e registrato.
La competenza territoriale è del giudice del luogo di residenza del minore, negli altri casi, dove ha
residenza il convenuto.
La domanda si propone con ricorso – nel quale devono essere indicate le parti, i fatti e gli elementi di
diritto su cui si fonda la domanda, le conclusioni ed i mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi.

Entro 3 giorni dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale designa il relatore e fissa l’udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine di costituzione del convenuto (almeno 30 giorni prima
dell’udienza, formulando le proprie difese, conclusioni e istanze istruttorie a pena di decadenza). Ricorso e
decreto di fissazione del giudice devono essere notificati a cura dell’attore almeno 60 giorni liberi prima
dell’udienza.

Fino a 20 giorni prima dell’udienza l’attore può depositare memorie per prendere posizione siu fatti
allegati dal convenuto o porre domande che siano conseguenza delle sue difese; fino a 10 giorni prima il
convenuto può depositare memorie per modificare o precisare le domande o conclusioni già formulate e
fino a 5 giorni prima l’attore può depositare una nuova memoria per le indicazioni di prova contraria.
Le decadenze non riguardano i diritti indisponibili e le parti possono sempre introdurre domande nuove
sull’affidamento e il mantenimento dei minori o maggiorenni non autosufficienti, fino alla precisazione
delle conclusioni.
Le parti devono comparire personalmente e il giudice tenta la conciliazione. Se riesce il giudice rimette la
causa in decisione; se non riesce, emette i provvedimenti temporanei e urgenti che siano opportuni con
ordinanza. Questa è un titolo esecutivo e i provvedimenti reclamabili in Cassazione.
Se ritiene, invece, la causa matura per la decisione, fa precisare le conclusioni per trattenerla in decisione.
Fissata l’udienza, assegna 60 giorni prima di questa per precisare le conclusioni, 30 giorni per il deposito
delle comparse conclusionali ed un termine non superiore a 15 giorni per le memorie di replica.
All’udienza, la causa è rimessa in decisione.
Va detto che i provvedimenti di natura economica sono immediatamente esecutivi; che è previsto il
pagamento diretto del terzo tenuto a corrispondere somme di denaro al debitore, qualora questi non
adempia; che il giudice può emanare provvedimenti urgenti sull’affidamento in generale ed in caso di
inadempienze o violazioni con l’applicazione di misure di coercizione diretta.
In situazioni di violenza domestica, le parti non sono tenute a comparire personalmente e il giudice si
astiene dall’invitarle alla conciliazione e a rivolgersi a un mediatore familiare, che non può sussistere in
caso di abusi.

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