05/11/2026

EFFICACIA DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE

L’Accordo di Mediazione come titolo esecutivo ha valore giuridico ed efficienza procedurale, qualora si rispettino le condizioni che vado a esporre. Non guardo all’opponibilità ai terzi, e neppure ai profili fiscali delle agevolazioni.
A cura del Dott. Marco Quadrelli

Introduzione

L’ art.12 d.lg. 28/2010, come novellato dalla Riforma Cartabia (post d.lg. 149/2022) lo regola secondo i seguenti parametri:

-il verbale di accordo è atto volontario (scrittura privata: art.2657 c.c.) – afferente al concreto svolgimento della procedura facilitata dal mediatore – sottoscritto da tutte le parti (art.11 d.lg. 28/2010) e dai loro difensori, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituendo titolo esecutivo, con efficacia esecutiva automatica dell’omologazione; 

-il verbale di accordo assistito dagli avvocati di tutte le parti, consente di procedere direttamente per l’esecuzione forzata, per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, al pari di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, quindi senza necessità di omologazione;

-L’ accordo non assistito dagli avvocati delle parti, su istanza di parte, deve essere omologato con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’OdM, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (art.12 co.1-bis) per acquistare efficacia di titolo esecutivo (art.12 co.2);

-il mediatore che ha facilitato la conclusione dell’accordo in mediazione, ne certifica le firme sul verbale della mediazione medesima.

 

L’accordo (art.2702 c.c.) di mediazione può riguardare solo i rapporti tra le parti effettivamente presenti in mediazione.

In sede di registrazione e di trascrizione vi compaiono soltanto le parti, che ripetono la volontà espressa nell’accordo, dandole la forma richiesta per accedere ai registri immobiliari (pubblicità dell’atto).  Qualora il notaio interviene all’ultimo incontro di mediazione, riceve per atto pubblico – o autentica – un solo documento, in cui sono contenuti il verbale e l’accordo. 

Le indicazioni sui pagamenti vanno comunque riportate, per la tracciabilità. In questo caso l’effetto reale si è già prodotto con l’accordo concluso in mediazione e il successivo intervento notarile serve a munirlo della forma necessaria alla pubblicità immobiliare, senza innovarne il contenuto.

Ci sono pertanto i seguenti elementi costitutivi:

  1. Volontarietà dell’accordo tra le parti, in mediazione;
  2. Certificazione delle sottoscrizioni sul verbale di mediazione in cui si è raggiunto l’accordo, da parte del mediatore (art.11 co.3);
  3. Certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, dell’accordo di mediazione, da parte dei legali delle parti;
  4. Esecutività dell’accordo di mediazione;
  5. Trascrizione notarile dell’accordo di mediazione (art.12 co.1) ai fini della sua esecutività (art.11 co.3, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione la sottoscrizione dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art.11 co.7).
  6. Indicazione dei pagamenti, ai fini della tracciabilità, in adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Conclusione

La giurisprudenza fa riferimento a:

Cass., 23.11.2023 n.32620: l’accordo conciliativo che accerta l’usucapione ex art. 2643 n.12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale l’usucapione viene accertata.;

Cass., Ord. 9.1.2025 n.565: l’accordo conciliativo con il quale si riconosce a un terzo l’acquisto per usucapione dell’immobile precedentemente ipotecato, è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell’art. 2644 c.c.

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