L’intelligenza artificiale (infra anche « IA ») genera entusiasmi e inquietudini. E’ oggetto di considerazione sotto vari profili (informatici, economici, giuridici, sociologici, etc). Pone questioni di opportunità, rischio, sviluppo, controllo, consapevolezza nell’uso, organizzazione del lavoro, responsabilità, etica, etc. Nel mare magnum di argomenti relativi all’IA (e in particolare a quella generativa), questo articolo si soffermerà su un argomento specifico: quello delle opere realizzate con utilizzo di intelligenza artificiale.
Le questioni connesse sono plurime. Un sistema di IA può essere considerato autore di un’opera letteraria, figurativa, musicale, di architettura, etc.? Un autore umano può avvalersi di sistemi di IA ed essere considerato autore dell’opera ibrida che ne deriva (frutto cioè dell’interazione tra la sua intelligenza e il modello di intelligenza artificiale) ? Se, tra gli inputs di addestramento del sistema di IA, vengono inserite opere coperte da diritti d’autore o da diritti di utilizzazione economica di altri, quale può essere la sorte o qualificazione dell’opera realizzata con utilizzo di tale sistema ?
Con il presente articolo si cercherà di fornire un inquadramento di tali questioni, alla luce dell’attuale nostro diritto positivo. Si cercherà, inoltre, di evidenziare gli ambiti di incertezza e controversia che, in un futuro non lontano, potrebbero venire a porsi.
La risposta antropocentrica di cui alla Legge 23 settembre 2025, n. 132.
Ancora nel non lontano gennaio 2023 la Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 1107 (inerente vicenda di utilizzo di un’opera grafica elaborata con l’uso di un software), nel ribadire il concetto secondo cui la creatività – che porta un’opera a godere della tutela autorale di cui alla Legge 22/04/1941, n.633 («Legge sul Diritto d’Autore») – non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, descriveva i temi della digital art o computer art come tema ancora inesplorato nella giurisprudenza della suprema corte. Tra le righe, lasciava però intendere, di ritenere che l’avere utilizzato un software è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera, anche se andrebbe accertato se e in quale misura l’utilizzo dello strumento possa avere assorbito l’elaborazione creativa dell’artista, che si è avvalso dello strumento informatico.
Nel 2024, con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, è stato previsto (per quanto qui principalmente rileva): (i) da un lato, che i fornitori di modelli di IA siano tenuti all’attuazione di una politica mirata a rispettare i diritti d’autore e connessi ed a rispettare le riserve di non utilizzo espresse dai rispettivi titolari [1]; (ii) dall’altro lato, che gli output generati e manipolati con sistemi di IA vengano con trasparenza indicati come tali, onde evitare rischi di confusione con contenuti generati da esseri umani [2].
Nel 2025 è entrata in vigore la Legge n.132/2025 (del 23 settembre 2025) intitolata «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». Il suo art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) ha disposto che: « La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale».
L’art. 25 (Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale) della Legge n. 132 /2025 è quello che qui principalmente interessa, in quanto: ha modificato l’art.1 della Legge sul Diritto d’Autore; e ha introdotto un nuovo articolo, l’art. 70 – septies, alla medesima legge. Vediamo, qui di seguito, la portata di entrambe tali modifiche legislative.
Il testo dell’art. 1, primo comma della Legge sul Diritto d’Autore è divenuto ed è attualmente il seguente: « 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. 2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore». Sono cioè state aggiunte: al primo comma la parola «umano»; e al secondo comma la precisazione «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore»
Dalla modifica dell’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore, se ne ricavano pertanto, a livello di diritto positivo, indicazioni importanti che contribuiscono a dare risposta ad alcune delle domande menzionate nell’Introduzione (e cioè se un sistema di intelligenza artificiale possa o
meno essere considerato autore di un’opera e se un autore umano possa o meno avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale ed essere considerato autore dell’opera che ne deriva, con la tutela prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore).
In primo luogo, dalla modifica dell’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore, si trae conferma del fatto che autore beneficiario della attuale normativa in tema di diritto d’autore può essere solo una persona umana, non una macchina, non un sistema / modello di IA. Peraltro una diversa conclusione richiederebbe una drastica riscrittura della legge sul Diritto d’Autore, dato che rispetto ad una macchina o un sistema (privi di soggettività giuridica), non sono configurabili, concetti (quali: diritti morali, morte, eredi) ampiamente presenti nella Legge sul Diritto d’Autore.
In secondo luogo, se ne ricava che è lecito e consentito agli autori umani l’utilizzo di strumenti di IA per la creazione di opere di letteratura, musica, arti figurative, architettura, etc. e per la creazione di programmi per elaboratore, ma la protezione in base alla Legge sul Diritto d’Autore compete loro se ed in quanto l’opera, pur creata con l’ausilio di strumenti di IA, sia il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
In sostanza – sembra di intendere – l’apporto umano dovrebbe restare prevalente rispetto a quello dell’IA e ciò si può ipotizzare: (i) o perché il sistema di IA viene ad incidere sull’opera umana con elaborazioni o modificazioni marginali o contenute che non snaturano l’opera umana originaria; (ii) oppure perché (laddove l’utilizzo della intelligenza artificiale sia consistente) non vi sia una delega acritica ad un preconfezionato sistema generativo, bensì permanga un consistente lavoro intellettuale umano, ad esempio in termini di scelte creative a monte, di direzione da dare nell’utilizzo del modello generativo, di approntamento di input e dataset, di scelta e selezione degli output, di progressivi avanzamenti dell’opera e adattamenti del modello. In sostanza, secondo la concezione antropocentrica (che è quella seguita dalla legge Legge n.132/2025), l’uomo deve restare il fulcro e l’IA il suo strumento di ausilio o interazione.
Dalla menzionata modifica dell’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore, ragionando a contrario, si ricava anche che prodotti apparentemente autorali, ma interamente generati da macchine restano – allo stato – al di fuori della normativa sul diritto d’autore. Potranno magari attualmente rilevare in altri ambiti (ad esempio, se copiati o manipolati, nel contesto di
concorrenza sleale confusoria). De jure condendo, inoltre, potranno divenire una tipologia ulteriore e specifica di creazioni, con rispettiva regolamentazione ad hoc, anche con riferimento alla spettanza di eventuali diritti di utilizzazione esclusiva.
Vendendo invece all’altra modifica della Legge sul Diritto d’Autore introdotta dalla Legge n. 132 /2025, la stessa inerisce la questione dell’utilizzo di materiali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Trattasi però di una modifica che di fatto ha lasciato aperti pregressi interrogativi. Sebbene, infatti, l’art. 70 septies, inserito nella Legge sul Diritto d’Autore dalla
Legge n. 132/2025, si riferisca alla estrazione di testi e dati effettuata con sistemi di IA anche generativa, trattasi però di una norma di mero raccordo e richiamo di altre già esistenti disposizioni della Legge sul Diritto d’Autore [3]. In sintesi, restano quindi immutati i pregressi principi. Rimane cioè non consentito l’addestramento di sistemi di IA e l’elaborazione di contenuti da parte di sistemi di IA, con dataset comprensivi di opere ancora coperte da diritti d’autore o diritti connessi, fruite senza il consenso o in violazione delle riserve di utilizzo dei rispettivi titolari.
Quali le conseguenze? Da un lato (considerata anche la diffusione delle riserve di utilizzo), l’addestramento di sistemi di IA rischia di restare confinato a dati risalenti o di qualità non eccelsa; aspetto questo di carattere generale che impone all’utente un utilizzo particolarmente responsabile e critico degli output generati da modelli di intelligenza artificiale. Dall’altro lato, dal fatto che continui a essere illegittimo fruire di opere ancora coperte da diritti d’autore senza il consenso o nel dissenso dei rispettivi titolari, possono continuare a sorgere: (i) sia questioni di possibile illiceità dell’opera generata con sistemi di IA, derivante da copia, modificazione, manipolazione di opere coperte da diritto d’autore o diritti connessi e illecitamente fruite; (ii) sia questioni di comproprietà o commistione di elementi o caratteri compositivi, confluiti nell’opera generatasi per effetto dei differenti apporti (il che con i connessi risvolti risarcitori e/o di ristoro per il consenso non prestato).
Se ancora nel 2023 i temi della digital art o computer art potevano considerarsi temi inesplorati o poco esplorati in controversie venute all’esame dei nostri giudici, a pochi anni di distanza pare ragionevole aspettarsi che, dall’utilizzo di sistemi di IA generativa, potranno nel breve nascere nuove controversie in ambito diritto d’autore.
Sempre più spesso ci si potrà infatti trovare di fronte ad opere per così dire ibride, frutto del lavoro e dell’interazione tra intelligenza umana ed artificiale.
Si possono ipotizzare problematiche di identificazione dei confini della stessa autorialità, del peso dell’apporto umano e di quello dell’intelligenza artificiale nella creazione.
La prospettiva di demandare solo alle sedi giudiziarie la valutazione di tale tipologia di questioni, desta non poche perplessità.
In un ambito di continue e rapide evoluzioni, i risultati giudiziari si contano in termini di tempi pluriennali, durante i quali le energie delle parti sono destinate a controbattere, chiedere e difendersi, più che a trovare soluzioni.
Possono, inoltre, ipotizzarsi incertezze applicative di norme di diritto, che verranno necessariamente ad incrociarsi con valutazioni discrezionali e competenze tecniche e professionali che dovrebbero essere molto specifiche e non solo giuridiche, per portare ad esiti realistici e ragionevoli e non ad una moltiplicazione di aspettative incerte.
Anche in considerazione di tale plausibile non entusiasmante scenario, la giustizia consensuale – ritengo – potrebbe trovare un suo importante spazio applicativo, con
riferimento a possibili nuove fattispecie di autorialità, derivata da interazione di intelligenza umana e artificiale. Ciò non solo per i suoi tempi più contenuti e l’autodeterminazione che rimane alle parti nella individuazione di soluzioni, ma anche per la possibilità di accompagnare il percorso negoziale con eventuali parentesi di consulenze tecniche, lasciando alle parti della controversia la libertà di decidere anche in merito alla sorte dei relativi esiti, se cioè da mantenersi riservati e meramente finalizzati al tentativo di conciliazione oppure se da considerarsi producibili in eventuale successivo giudizio (così, ad esempio, è attualmente possibile in sede di mediazione civile e commerciale).
Tra le sfide che il diffondersi dell’IA generativa porrà nella riorganizzazione e ricollocazione di ruoli e modalità, finiranno probabilmente per rientrarvi – per autori e creatori di opere figurative, letterarie, musicali, etc. – anche quelle inerenti il come ed in quale sede affrontare i conflitti.
[1] Regolamento (UE) 2024/1689 considerando nn. 105,106,108 e art.53.
[2] Regolamento (UE) 2024/1689 considerando n. 133 e art.50.
[3] Vedasi : art. 70 – ter Legge Diritto d’Autore (che consente agli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, l’utilizzo, per scopi di ricerca scientifica, di testi e dati estratti da opere o da altri materiali disponibili in reti o da banche di dati a cui essi abbiano lecitamente accesso); e art. 70- quater Legge sul Diritto d’Autore (che consente le riproduzioni e le estrazioni di testi e dati, da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si abbia legittimamente accesso, quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati).