Contratto di franchising e mediazione

Le controversie in tema di franchising possono essere articolate e complesse. La mediazione non è solo un obbligo di legge, ma anche un’opportunità.
A cura dell’Avv. Laura Gringeri

Introduzione

Dal 30 giugno 2023, per le controversie in tema di franchising, è prevista la mediazione obbligatoria.  In altri termini, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di franchising, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. 

Il contratto di franchising trova regolamentazione nella legge n. 129 del 2004 (infra “Legge Franchising”) ed in base all’art. 1 di tale legge è definito come segue: «L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi ».

L’art. 3 della Legge Franchising, relativo a forma e contenuto, prevede che il contratto di franchising: venga stipulato per iscritto; debba avere una durata minima di tre anni (salva la risoluzione anticipata per inadempimento); debba indicare  espressamente : « a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato; c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante; d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso ».

Gli articoli da 4 a 6 della Legge Franchising indicano, invece, obblighi tipici di franchisor e franchisee.  Tra questi si segnalano, in particolare, quelli (di cui all’art. 4) mirati a che il franchisee arrivi informato e consapevole alla stipula del contratto. Trattasi di obblighi che onerano il franchisor a consegnare all’aspirante franchisee (almeno trenta giorni prima della stipula) copia del testo contrattuale, con relativi allegati inerenti:  dati informativi in merito all’affiliante (inclusi ultimi bilanci, se richiesti dall’aspirante affiliato); indicazione dei marchi utilizzati nel sistema di

affiliazione; punti vendita diretti dell’affiliante e lista degli altri affiliati già operanti; sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale; descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale.

In giurisprudenza, il contratto di franchising è stato descritto come segue: « con il contratto di affiliazione commerciale (o “franchising”) un produttore o rivenditore di beni o di servizi (“franchisor”), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali, concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi a un distributore autonomo ed indipendente (“franchisee”), che, con l’utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio, ha modo di intraprendere un’attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio » (così Corte d’Appello di Milano sez. I, sentenza in data 3/06/2022, n. 1916). 

In sostanza, quindi (in linea con la definizione di legge), il franchising viene generalmente ritenuto contratto a prestazione corrispettive, idoneo a presentare i seguenti vantaggi: da un lato, per il franchisor, l’ampliamento della propria presenza sul territorio senza diretto intervento nelle realtà locali e quindi senza costi diretti per personale, spazi e materiali; dall’altro lato, per il franchisee, la possibilità di inserirsi in una rete distributiva già avviata e organizzata.  

Non sono però mancati precedenti giurisprudenziali che, seppure in relazione a fattispecie particolari, hanno considerato di marginale rilevanza il fatto che le parti avessero regolato il loro rapporto come contratto di franchising (e quindi secondo tipologia di contratto abitualmente utilizzata per legare solo contrattualmente due parti, che restano tra loro indipendenti dal punto di vista giuridico ed economico), ed hanno affermato ricadute di responsabilità del franchisor per obblighi e fatti del franchisee o di subfornitori dello stesso.  

Recentemente, giudici torinesi (Corte d’Appello di Torino sez. lav., sentenza in data 10/03/2025, n. 98  e analogamente  Corte d’Appello di Torino sez. lav., sentenza in data  5/03/2025, n. 89) sono arrivati ad affermare la responsabilità solidale dell’affiliante per i crediti da lavoro dei dipendenti dell’affiliato o di subfornitori dello stesso (e connesse obbligazioni previdenziali)  ritenendo che:  (i) « Nel rapporto di franchising il franchisee – pur essendo dal punto di vista giuridico autonomo nella gestione del personale, potendo scegliere chi assumere e potendo decidere quanti dipendenti assumere – è però del tutto privo di autonomia produttiva, poiché, …, utilizza i segni distintivi del franchisor ed è tenuto ad organizzare la propria impresa secondo le indicazioni di questo »; e che (ii) rileva, non tanto l’esatta qualificazione del contratto, quanto che si sia verificato o meno un meccanismo di decentramento e di dissociazione, fra la titolarità del contratto di lavoro e il vantaggio derivante dalle prestazioni fornite dai lavoratori. Nel caso specifico trattavasi di attività di trasporto, che costituivano l’oggetto dell’attività di impresa dell’affiliante.  

Si segnala, inoltre, che – sempre abbastanza recentemente – la Cassazione penale sez. II, con sentenza del 2/10/2024, n. 41832 (confermativa di sentenza della Corte d’Appello di Roma del 22.11.2023) ha ritenuto che un franchisor possa essere civilmente responsabile a sensi dell’art. 2049 c.c., per i danni conseguenti a reato commesso da collaboratore/sub-agente dell’affiliato, pur dopo lo scioglimento del contratto di franchising, ma quando ancora l’affiliato non aveva rimosso e continuava ad utilizzare segni distintivi e materiale di presentazione (biglietti da visita, carta intestata) con loghi dell’affiliante. La responsabilità dell’affiliante veniva fatta, in sostanza, derivare dal fatto che l’affiliante non avesse adeguatamente vigliato che l’affiliato provvedesse (come era suo obbligo al termine del rapporto) alla rimozione di insegne e segni distintivi e che cessasse l’utilizzo di materiale con loghi dell’affiliante. Con ciò, quindi, è stato ritenuto che l’affiliante avesse lasciato permanere l’apparenza di affiliazione, su cui i terzi avevano fatto affidamento, contribuendo a creare quella occasionalità fattuale necessaria che ha agevolato e reso possibile la commissione del fatto illecito (appropriazione di caparre consegnate da clienti).



Usuali ambiti di contenzioso inerenti rapporti di franchising; relative possibili decisioni in sede giudiziaria e possibili aspetti considerabili in sede di definizione conciliativa in mediazione. 

 

Dopo il breve excursus di cui sopra, in merito a natura e contenuti del contratto di franchising, si cercherà, qui di seguito, di mettere a fuoco le principali tematiche oggetto di controversie. Vedremo preliminarmente i possibili profili di contestazioni e domande giudiziali e quelle che possono essere le risposte giudiziali a tali domande. 

Vedremo poi quali ulteriori aspetti, inerenti e conseguenti rapporti di franchising, possano venire portati ed affrontati in mediazione.     

Le contestazioni che sono solite essere sollevate dai franchisor nei confronti dei franchisee sono, per lo più, le seguenti: 

  • mancato o ritardato pagamento di fatture per entry fee, royalties, fornitura di merce o servizi, corrispettivi per licenze di programmi e applicazioni; 
  • mancato raggiungimento di minimi previsti contrattualmente; 
  • gestione del punto vendita non in linea con lo standard, il format, le prassi previste; 
  • utilizzo di marchi, insegne, segni distintivi, in modo diverso da quello concordato; 
  • violazione di obblighi di non concorrenza in vigenza del contratto o nel periodo successivo al suo termine; 
  • recesso anticipato e ingiustificato dal contratto; 
  • mancata rimozione di insegne, segni distintivi, mobilio e allestimento tipico dei negozi della rete vendita del franchisor, al termine del contratto; 
  • mancata restituzione di manuali operativi, materiale illustrativo, di imballo, mobilio di allestimento del punto vendita, dopo la cessazione del contratto; 
  • illegittima continuazione dell’attività di vendita o fornitura servizi con i segni distintivi dell’affiliante, dopo la cessazione del contratto; 
  • divulgazione illegittima di know how e informazioni riservate dell’affiliante, appresi in occasione e nel corso del rapporto di franchising. 

Le contestazioni e argomentazioni che vengono sollevate in giudizio, dai franchisee nei confronti dei franchisor, sono invece per lo più le seguenti: 

  • non correttezza o insufficienza delle informazioni originariamente fornite sulla cui base il contratto è stato stipulato; 
  • vessatorietà e inefficacia o invalidità di clausole contrattuali;
  • insufficienza o genericità del know how;
  • inadempimenti dell’affiliante nel mettere a disposizione quanto promesso nel contratto di franchising; 
  • mancata fornitura di prodotti / servizi a fronte di ordini del franchisee; 
  • recesso anticipato e ingiustificato dell’affiliante; 
  • recesso del franchisor invalido in quanto privo del debito preavviso; 
  • comportamento scorretto dell’affiliante per apertura di altri punti vendita diretti o in franchising nella zona in cui già opera il franchisee; 
  • mancato rinnovo del contratto, dopo avere generato affidamento in merito. 

A fronte di contestazioni di tal genere, le domande proponibili in giudizio dalle parti possono, in estrema sintesi, essere le seguenti:

  • accertamento dell’inadempimento dell’altra parte e conseguente: condanna della stessa all’adempimento; oppure risoluzione del contratto per inadempimento, se l’inadempimento è rilevante o contrattualmente considerato rilevante ai fini della risoluzione del rapporto; 
  • accertamento dei vizi di originaria invalidità del contratto o di singole clausole; conseguente relativa dichiarazione di annullamento o invalidità e condanna al rimborso degli importi da intendersi indebitamente pagati a fronte del contratto invalido; 
  • accertamento della legittima sospensione delle proprie obbligazioni stanti inadempimenti dell’altra parte; 
  • accertamento della invalidità, natura ingiustificata o abusiva del recesso e dichiarazione di manente validità ed efficacia del contratto; 
  • accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti il comportamento (inadempimento, fatti, omissioni, illegittimo recesso) contestato all’altra parte e condanna al pagamento di detti danni; 
  • accertamento di debenza di penali, eventualmente contrattualmente previste per ritardi o inadempimenti e condanna al pagamento delle stesse;
  • accertamento di obblighi restitutori o di altri obblighi e impegni connessi alla scadenza o risoluzione del rapporto contrattuale e condanna a provvedervi o a cessare condotte in violazione dei previsti obblighi. 

Laddove poi il comportamento illegittimo attenga ad aspetti non riparabili in via meramente monetaria e che non possano attendere i tempi e l’esito di un giudizio ordinario, può essere tentata la via di procedimenti giudiziari cautelari e d’urgenza, con l’auspicio di ottenere (in tempi appunto più ridotti rispetto a quelli di un giudizio ordinario) ordini di immediata cessazione dell’attività illegittima contestata. E’ questa, ad esempio, una via che le parti affilianti sono solite tentare, in caso di uso illegittimo di segni distintivi da parte del franchisee dopo il termine del contratto (vedasi, ad esempio, recenti ordinanze del Tribunale di Milano Sezione XIV Civile Specializzata in Materia di Impresa, in data 08/11/2024 nel procedimento R.G. 33311/2024 e in data 22/01/2025 nel procedimento R.G. 1203/2024). 

In sintesi, va comunque evidenziato che, al di là di questioni inerenti inadempimenti di una o dell’altra parte non di gravità tale da determinare la cessazione del rapporto, le principali controversie inerenti rapporti di franchising, che portano le parti a sollevare in giudizio le contestazioni di cui sopra, si manifestano in relazione alla volontà di una delle parti di non proseguire il rapporto contrattuale oppure al sopraggiungere della scadenza naturale del contratto.

I contenziosi che ne derivano risultano solitamente connotati dall’intersecarsi di rispettive e articolate domande e contestazioni. Una parte avvia il contenzioso e formula le sue domande. L’altra risponde chiedendone il rigetto ed anzi proponendo le sue.  

Talvolta una parte avvia il contenzioso a livello preventivo e difensivo, con l’auspicio che – agendo per prima in attacco – ciò possa valere a mascherare proprie inadempienze.  Emblematici sono i  casi di rapporti di franchising eseguiti dalle parti per un certo periodo, magari neppure breve, in relazione al quale i franchisee (resisi conto a posteriori dell’effettivo contenuto delle obbligazioni a loro carico previste in contratto e/o resisi conto che l’attività intrapresa risultava meno redditizia e più onerosa di quanto auspicato), adducono in giudizio invalidità originarie (nullità o annullabilità) del contratto di affiliazione sottoscritto o di clausole dello stesso, per cercare di giustificare la non prosecuzione del rapporto per la residua durata contrattuale e ottenere magari anche in restituzione (quale ripetizione dell’indebito) importi pagati al franchisor, a titolo di entry fee o altro. 

In realtà, contestare a posteriori la validità originaria di un contratto, stipulato per iscritto e con tanto di allegati, è cosa tutt’altro che semplice.  Una personale non compiuta originaria

consapevolezza o un personale fraintendimento delle obbligazioni previste e derivanti dal contratto firmato oppure  carenze informative di cui non venga dimostrata, dalla parte che si descrive come vittima di un inganno, la effettiva incidenza determinante sulla decisione di addivenire alla stipula del contratto, non equivalgono ad artifizi e raggiri e risultano essere circostanze inidonee ad invalidare il contratto (in linea con quanto precede, si segnalano rispettivamente: ordinanza Cassazione civile sez. III, 10/02/2026, n. 2977 e ordinanza Tribunale di Milano Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 27/02/2025 nel procedimento R.G. 33311/2024). 

Altrettanto emblematico e frequente è poi il caso di pretese risarcitorie, soprattutto per danni da mancato guadagno, avanzate da franchisee che avrebbero voluto proseguire nel rapporto (ma che si sono visti recapitare una, magari anche del tutto legittima, comunicazione di disdetta o mancato rinnovo del rapporto). Spesso tali pretese vengono avanzate in causa per importi consistenti, senza però quel debito supporto di allegazione e puntuale prova che ogni richiesta risarcitoria necessita, per avere effettive e concrete possibilità di accoglimento in sede giudiziaria. 

In termini generali, sia per i franchisor che per i franchisee, la casistica giudiziale contempla risultati ottenibili in tempi non brevi e – diciamo così – drastici. Un contratto o è valido oppure non invalido, è scaduto o risolto oppure non è tale.  Un importo richiesto o è dovuto o non è dovuto; e, se dovuto, è dovuto subito per l’intero, per effetto della immediata esecutività della sentenza che lo prevede. Inoltre, una bella sentenza portante un credito, ottenuta dopo anni di causa, è effettivamente utile se ed in quanto il debitore sia soggetto solvibile o titolare di beni utilmente aggredibili; altrimenti resta un pezzo di carta che, dopo ulteriori costi per tentativi di recupero, può consentire la deducibilità di una perdita. 

L’esperienza insegna poi che, con riferimento a rapporti di franchising (al di là delle posizioni che le parti possano prospettare, sia nell’ottica di un possibile prosieguo giudiziale, sia di quello che in sede giudiziale può essere ottenuto), le aspettative e le motivazioni effettive sottese alle iniziali formali richieste possano anche essere ben altre. 

Tra queste ad esempio: l’aspettativa di una parte di proseguire ancora per un po’ un rapporto che, per gli anni in cui è durato, è stato fonte di buoni guadagni oppure l’interesse di una parte ad interromperlo prima del periodo convenuto per sopraggiunti suoi motivi;  l’aspettativa di rientrare di alcuni costi ed investimenti;  una situazione di difficoltà finanziaria o crisi di liquidità che impedisce pagamenti immediati, ma che con dilazioni o tramite la continuazione della stessa attività in franchising potrebbe essere sanata entro un certo periodo;  prodotti rimasti a magazzino che il franchisee vorrebbe gli venissero riacquistati o vorrebbe poter continuare a vendere anche dopo il termine del contratto; una fideiussione che un franchisee non vorrebbe venisse escussa, pur essendovene i presupposti; l’interesse di un franchisor a salvaguardare l’immagine e lo standing del suo brand e/o a che non circolino suoi prodotti sul mercato, in modo incontrollato; il possibile interesse di un affiliante a che i rapporti con i franchisee si chiudano in tempi definiti, senza rischi di code o ricadute di responsabilità, che viceversa potrebbero creare problemi e questioni con altri nuovi partner commerciali o impattare negativamente sulla implementazione di una diversa modalità di strutturazione delle vendite.   

Se in sede giudiziaria non vi è spazio per ottenere ancora la prosecuzione di un rapporto per qualche mese, per prevedere una dilazione di pagamento o convenire uno sconto, per concordare un parziale riacquisto del magazzino e relativi corrispettivi e condizioni, per concedere la possibilità di continuare a vendere i prodotti rimasti in specifici ambiti territoriali o di clientela, per coinvolgere al tavolo della negoziazioni garanti e altri soggetti terzi, tutto ciò e altri simili aspetti possono, invece, essere discussi e considerati dalle parti in sede di mediazione; e ciò con non solo con l’assistenza dei rispettivi avvocati, ma anche con il beneficio della riservatezza che contraddistingue quel che si dice e discute in mediazione ed altresì con l’assistenza di mediatori terzi e imparziali, i quali possono efficacemente facilitare la comunicazione tra le parti ed assisterle verso soluzioni condivise.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può che ritenere particolarmente opportuna la scelta del legislatore di inserire le controversie in materia di franchising tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria condizione di procedibilità di domande giudiziali. 

Si è visto, infatti, come le controversie derivanti dalla tipologia di contratto in esame, possano essere controversie particolarmente articolate e complesse. 

Per tali controversie, i tempi pluriennali e l’alea di un contenzioso giudiziario possono essere variabili che già di per sé giocano a sfavore di entrambe le parti. 

Valutazioni ed esigenze economiche e commerciali delle parti, che non sempre sono esternabili (e conseguentemente percepibili dalla controparte) in una sede prettamente tecnica e giuridica quale è il processo, possono invece entrare in gioco in sede di mediazione e contribuire a fare emergere, in tempi brevi, soluzioni conciliative convenienti e accettabili per le parti. 

In sintesi, anche se alle parti in lite in merito ad un rapporto di franchising è imposto dalla legge un obbligo, quello di avviare un percorso di mediazione per avere accesso alla via giudiziaria, trattasi in realtà di un obbligo che offre alle parti un’ottima opportunità per trovare soluzioni alla lite. Tale opportunità, per essere colta appieno, dovrà ovviamente passare attraverso una realistica valutazione e considerazione (da parte dei litiganti, con l’assistenza dei rispettivi legali) di quelle che potrebbero essere le ragionevoli migliori o peggiori alternative ottenibili in giudizio, rispetto a soluzioni negoziali raggiungibili (nell’arco di pochi mesi) in mediazione.  

La mediazione potrebbe, certamente, non avere buon esito, per i più vari motivi, che non rendono maturi i tempi per un accordo. Difficilmente però il confronto in mediazione (che le parti dovrebbero avere affrontato in buona fede), costituirà mero tempo perso. Anche se ciò può essere non immediatamente percepibile, dal confronto in mediazione le parti potranno trarne sia una migliore comprensione dei motivi del contenzioso, sia le basi o lo spunto per l’eventuale successiva riapertura di un dialogo o per nuove soluzioni conciliative.

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